Dal 1° gennaio 2023 decorre l’obbligo dell’etichettatura degli imballaggi.
È stato pubblicato il decreto ministeriale sulle linee guida.
E’ stato pubblicato sul sito del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il decreto n. 360 del 28 settembre 2022 contenente le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) volte ad aiutare e sostenere le imprese italiane a fornire in maniera chiara e corretta le caratteristiche ambientali dei propri imballaggi, aumentando la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale dei rifiuti.
Le linee guida sono il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal CONAI, che per oltre un anno, d’intesa con il Ministero, ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti.
Le linee guida recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici.
Le indicazioni in questione non si applicano ai farmaci e ai dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici, come chiarito dal Ministero nella recente risposta ad un interpello.
Le indicazioni tecniche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 (il DL n. 228 del 2021 – DL Proroga termini – ha infatti previsto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022).
Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida potranno essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.
Le Linee Guida sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del TUA (tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati) nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (articolo 182-ter, comma 6, lett. b), del TUA).
I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati.
Il decreto abroga e sostituisce il DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.