LEGISLAZIONE E SANIFICAZIONE
La sicurezza è una priorità irrinunciabile nella prospettiva della riapertura del primo giugno 2020.
Sulla base di questa consapevolezza tutti gli operatori del settore del benessere e che erogano in modo diretto un servizio alla persona devono attrezzarsi e adeguare i loro spazi e i loro strumenti a tal fine.
Una condizione di sicurezza è quindi imprescindibile.
Tale criterio può essere soddisfatto solo in presenza di piena igiene e sanificazione degli ambienti.
A tal fine il Ministero della Salute fornisce – alle imprese del settore – precise indicazioni che riguardano sia l’ambito tecnico ed organizzativo sia l’aspetto operativo.
Dettagli legislativi
L’art. 1 del D.M. 274/1997 definisce:
- attività di pulizia: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- attività di sanificazione: quelle che riguardano il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore;
attività di disinfezione: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.